Liquidazione controllata: cosa succede a beni, stipendio e debiti
La liquidazione controllata è l'erede della liquidazione del patrimonio della Legge 3/2012. Dal 15 luglio 2022 è regolata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Metti i tuoi beni e una parte del reddito a disposizione dei creditori, sotto il controllo di un liquidatore, e dopo tre anni dall'apertura puoi ottenere l'esdebitazione.
Come funziona la liquidazione controllata
Presenti la domanda al tribunale con l'aiuto dell'OCC, l'organismo di composizione della crisi. Se il debitore è una persona fisica, la procedura si apre quando l'OCC attesta che è possibile acquisire qualcosa da distribuire ai creditori, anche con azioni giudiziarie (art. 268, comma 3, CCII). Se non c'è nulla da distribuire, la strada è un'altra: l'esdebitazione dell'incapiente.
Con la sentenza di apertura il tribunale nomina il liquidatore. Dall'apertura i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura: i pignoramenti si fermano e il patrimonio viene gestito per tutti i creditori insieme, secondo l'ordine previsto dalla legge.
Il liquidatore: chi è e cosa fa
Se la domanda l'hai presentata tu, il tribunale di regola conferma come liquidatore l'OCC che ha seguito la domanda, oppure lo sceglie tra quelli del registro (art. 270, comma 2, CCII). Entro novanta giorni dall'apertura il liquidatore fa l'inventario dei beni e deposita un programma con tempi e modi della liquidazione (art. 272, comma 2). Poi vende i beni, incassa la parte di reddito destinata ai creditori, accerta i crediti e distribuisce le somme.
Quali beni entrano nella liquidazione
Entrano, in generale, tutti i tuoi beni: immobili, auto, conti, quote, crediti. Entrano anche i beni che ti arrivano fino all'esdebitazione, per esempio un'eredità, dedotte le spese per acquistarli e conservarli (art. 272, comma 3-bis). Restano fuori (art. 268, comma 4):
- i crediti impignorabili per l'art. 545 del codice di procedura civile;
- gli alimenti e il mantenimento, e la parte di stipendio, pensione o guadagni che il giudice ti lascia per vivere;
- i frutti dell'usufrutto legale sui beni dei figli e i beni in fondo patrimoniale con i loro frutti, salvo quanto previsto dall'art. 170 del codice civile;
- le cose che per legge non si possono pignorare.
Liquidazione controllata e stipendio: quanto ti resta
È la domanda che ci fanno tutti, e la risposta della legge è questa: lo stipendio, la pensione e ciò che guadagni con il tuo lavoro restano a te "nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia" (art. 268, comma 4, lettera b, CCII). Quello che supera questa soglia va ai creditori per la durata della procedura.
Non esiste quindi una percentuale fissa, come il quinto del pignoramento. Il giudice guarda la tua situazione concreta:
- il nucleo familiare: quante persone vivono con il tuo reddito, figli a carico, altri redditi in famiglia;
- le spese documentate: affitto o mutuo, utenze, spese mediche, scuola, trasporti per andare al lavoro;
- i parametri di riferimento: alcuni tribunali usano come base criteri simili a quelli previsti per l'incapiente, cioè l'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per la scala di equivalenza ISEE, altri valutano soprattutto le spese reali.
Un esempio di quota
- Stipendio netto mensile
- 1.800 €
- Quota lasciata dal giudice per una famiglia di tre persone (ipotesi)
- 1.450 €
- Quota mensile ai creditori
- 350 €
- Versato in 36 mesi di procedura
- 12.600 €
Esempio puramente illustrativo, con cifre di fantasia: la quota la fissa il giudice, sulla base dei documenti, e può cambiare se cambiano reddito o famiglia.
Il nostro consiglio pratico: prepara con cura la documentazione delle spese della famiglia. Una quota ben motivata è nell'interesse di tutti, anche dei creditori, perché rende la procedura sostenibile per tre anni. Se oggi hai un pignoramento dello stipendio in corso, con l'apertura della liquidazione quel pignoramento individuale non può proseguire.
E la cessione del quinto?
Anche la cessione del quinto rientra nella liquidazione controllata: il finanziatore diventa un creditore come gli altri e partecipa alla procedura. La quota di stipendio che va ai creditori la decide il giudice, tenendo conto di quello che serve a te e alla tua famiglia per vivere.
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Quanto dura la liquidazione controllata
La procedura resta aperta fino alla fine delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, comma 3, CCII). Si può chiudere anche prima, su istanza del liquidatore, se risulta che non si può acquisire altro attivo. Se ci sono immobili da vendere, i tempi possono allungarsi.
Esdebitazione dopo tre anni
Nella liquidazione controllata l'esdebitazione opera con la chiusura della procedura o, prima, decorsi tre anni dall'apertura, ed è dichiarata dal tribunale su tua istanza o su segnalazione del liquidatore (art. 282, comma 1, CCII). Serve che tu non abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e che ricorrano le altre condizioni di legge, tra cui la collaborazione con la procedura. Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e alcune sanzioni (art. 278). Tutti i dettagli nella pagina sull'esdebitazione.
Liquidazione controllata o piano del consumatore?
Se hai un reddito stabile e vuoi proteggere la casa, spesso conviene valutare prima il piano del consumatore, oggi ristrutturazione dei debiti. Se invece hai beni da liquidare o debiti di una vecchia attività, la liquidazione controllata può essere la strada più lineare. L'ex imprenditore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiederla anche oltre un anno dalla cancellazione (art. 33, comma 1-bis, CCII). Il quadro completo è nella guida al sovraindebitamento ex Legge 3/2012; sul tuo caso, si parte dal check-up sovraindebitamento: 350 € IVA inclusa, scalati dal compenso se ci affidi la procedura.
Domande frequenti
Riferimenti normativi
- Artt. 268-277 CCII (liquidazione controllata)
- Art. 268, comma 4, CCII (beni e redditi esclusi dalla liquidazione)
- Art. 272, commi 3 e 3-bis, CCII (durata e beni sopravvenuti)
- Art. 282 CCII (esdebitazione nella liquidazione controllata)
- Art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili)
La quota di reddito lasciata al debitore e l'esdebitazione dipendono dalla decisione del giudice. Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza sul tuo caso.
Contenuto a cura dello studio Scudo Consumatori, aggiornato al 7 ottobre 2026.