Esdebitazione dell'incapiente: anche chi non ha nulla può liberarsi dai debiti
Se sei nullatenente o hai solo il minimo per vivere, i debiti non spariscono da soli. Esiste però una strada: l'esdebitazione del debitore incapiente, introdotta nella Legge 3/2012 nel 2020 e oggi regolata dall'art. 283 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Si ottiene una sola volta, con alcune condizioni da conoscere bene.
Nullatenente con debiti: cosa succede se non fai nulla
Molte persone pensano che, non avendo nulla, i debiti prima o poi spariscano. Non è così. Il debito resta, i creditori continuano a scrivere e possono agire appena compare uno stipendio, una pensione più alta, un'eredità o un conto con qualche risparmio. Intanto le segnalazioni nelle centrali rischi rendono difficile anche le cose più semplici. In alcuni casi una parte dei debiti può essere prescritta, ma va verificato documento per documento.
L'esdebitazione dell'incapiente serve a chiudere questa situazione in modo ordinato e definitivo, con un decreto del giudice.
Chi è il debitore incapiente
Per l'art. 283, comma 1, CCII, è la persona fisica meritevole "che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura". Non serve quindi essere senza alcun reddito. Il comma 2 precisa che sei incapiente anche quando il tuo reddito annuo, tolte le spese per produrlo e quanto serve al mantenimento tuo e della tua famiglia, non supera l'assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al tuo nucleo familiare.
Può riguardare il consumatore, ma anche l'ex professionista o l'ex imprenditore persona fisica. Alcune situazioni tipiche che vediamo:
- Disoccupato da tempo, senza immobili né risparmi, con vecchi debiti di finanziarie e carte revolving.
- Pensionato con una pensione minima, già impegnata dalle spese essenziali, e debiti accumulati negli anni.
- Ex piccolo imprenditore con cartelle e debiti dell'attività chiusa, oggi con un reddito appena sufficiente per la famiglia.
- Persona separata che, pagato il mantenimento ai figli, resta con il minimo per vivere.
Le condizioni: meritevolezza e documenti
La domanda si presenta tramite l'OCC, con l'elenco dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare (art. 283, comma 3). L'OCC allega una relazione particolareggiata sulle cause dell'indebitamento e sulla diligenza con cui ti sei indebitato, e indica se chi ti ha prestato i soldi ha valutato il tuo merito creditizio.
Il giudice concede l'esdebitazione con decreto dopo aver valutato la tua meritevolezza, verificando l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dei debiti (art. 283, comma 7). Il decreto viene comunicato ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni (art. 283, comma 8).
Si ottiene una sola volta
L'esdebitazione dell'incapiente si può ottenere una sola volta nella vita (art. 283, comma 1). È un'occasione da usare bene: prima di chiederla ricostruiamo tutti i debiti, anche quelli dimenticati, perché un creditore non ricostruito resta un problema.
Cosa succede nei tre anni dopo il decreto
Dopo l'esdebitazione ci sono alcuni obblighi da rispettare. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha riscritto questa parte, portando il periodo di controllo da quattro a tre anni:
- se entro tre anni dal decreto arrivano utilità ulteriori rispetto alla soglia del comma 2, che consentono di soddisfare utilmente i creditori, il debito torna esigibile nei limiti previsti dalla legge (art. 283, comma 1);
- devi presentare la dichiarazione annuale sulle utilità ulteriori nei modi e termini fissati dal giudice, a pena di revoca del beneficio (art. 283, comma 7);
- l'OCC, per tre anni, vigila e verifica se ci sono nuove utilità; se le trova, con l'autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono agire su quelle utilità (art. 283, comma 9).
I finanziamenti, in qualsiasi forma, non contano come utilità. Passati i tre anni, la liberazione dai debiti è definitiva, salvo i debiti che la legge esclude sempre: gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni non accessorie a debiti estinti (art. 278).
Pensi di essere incapiente?
Con il check-up sovraindebitamento ricostruiamo tutti i tuoi debiti e ti diciamo per iscritto se puoi chiedere l'esdebitazione dell'incapiente o se conviene un'altra strada.
Quanto costa e il Fondo per gli incapienti
Per questa procedura la legge riduce della metà i compensi dell'OCC (art. 283, comma 6). La Legge di bilancio 2025 (L. 30 dicembre 2024, n. 207) ha previsto anche un Fondo per l'esdebitazione degli incapienti, pensato per sostenere i costi della procedura. A quanto risulta, però, il decreto attuativo che deve renderlo operativo non è ancora stato adottato, e diverse associazioni dei consumatori ne hanno chiesto lo sblocco: oggi non si può contare su quel contributo. Aggiorneremo questa pagina appena ci saranno novità. Le altre voci di costo sono spiegate nella pagina su quanto costa il sovraindebitamento.
Non sei del tutto incapiente?
Se hai un reddito che supera la soglia o un bene da mettere a disposizione, la strada può essere la liquidazione controllata, con l'esdebitazione dopo tre anni dall'apertura, o il piano del consumatore. A volte, con debiti verso poche finanziarie, è possibile anche un saldo e stralcio a rate.
Come ti aiutiamo
Partiamo dal check-up sovraindebitamento: visure CRIF, Centrale Rischi e CAI, estratto di ruolo dell'Agenzia Riscossione, tributi locali e report scritto, per 350 € IVA inclusa, scalati dal compenso se ci affidi la procedura. Verifichiamo se sei davvero incapiente secondo i parametri della legge, ricostruiamo tutti i creditori, raccogliamo i documenti per l'OCC e ti seguiamo anche nei tre anni successivi, con le dichiarazioni annuali. Il quadro di tutte le procedure è nella guida al sovraindebitamento ex Legge 3/2012.
Domande frequenti
Riferimenti normativi
- Art. 283 CCII (esdebitazione del sovraindebitato incapiente)
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, art. 43 (modifiche all'art. 283)
- Art. 278 CCII (debiti esclusi dall'esdebitazione)
- L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Fondo per l'esdebitazione degli incapienti)
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (scala di equivalenza ISEE)
L'esdebitazione dell'incapiente è concessa dal giudice dopo aver valutato la meritevolezza: nessuno può garantirla in anticipo. Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza sul tuo caso.
Contenuto a cura dello studio Scudo Consumatori, aggiornato al 7 ottobre 2026.