Saldo e stralcio con il recupero crediti: debito ceduto, lettere e telefonate
Ti è arrivata una lettera da una società di recupero crediti, magari per un debito che non ricordavi o con un nome che non conosci? Non è il momento di farsi prendere dal panico né di pagare subito. Prima va capito chi ti scrive, a che titolo e quanto è davvero dovuto: spesso è proprio qui che si apre lo spazio per un saldo e stralcio.
Chi ti scrive: società mandataria o cessionario del credito?
Dietro la parola "recupero crediti" ci sono due situazioni molto diverse, ed è la prima cosa da capire.
| Società mandataria | Cessionario del credito | |
|---|---|---|
| Chi è il creditore | Resta la banca o la finanziaria originaria | La società che ha comprato il credito (spesso tramite un veicolo di cartolarizzazione) |
| Cosa fa | Sollecita il pagamento per conto del creditore | Chiede il pagamento come nuovo titolare |
| Chi decide sullo sconto | Il creditore, a volte con margini delegati alla mandataria | Il cessionario o la società che gestisce il credito per lui |
| Cosa verificare | Il mandato e chi è il creditore | La cessione, la sua pubblicità e che il tuo credito ne faccia parte |
Nel settore operano molte società note, che a seconda dei casi possono essere titolari dei crediti, gestori per conto di altri o entrambe le cose: per esempio Intrum, doValue, Kruk, iQera, Hoist Finance, Banca Ifis, AMCO. Il nome sulla lettera da solo non ti dice in quale veste ti scrivono: va chiesto e verificato per ogni pratica.
Debito ceduto: come verificare la cessione
Banche e finanziarie vendono spesso i crediti non pagati in blocco, a migliaia insieme. Per queste cessioni l'art. 58 del Testo unico bancario prevede una pubblicità particolare: un avviso nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, che sostituiscono la notifica a ogni singolo debitore. Nella pratica, di solito ricevi anche una lettera che ti informa della cessione.
Cosa puoi chiedere, per iscritto:
- gli estremi della cessione: data, cedente, cessionario e riferimenti dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
- la prova che il tuo rapporto rientra nel blocco ceduto, se l'avviso descrive i crediti solo per categorie;
- copia del contratto originario e il conteggio del debito, con capitale, interessi e spese distinti;
- se ti scrive un gestore, l'indicazione del titolare del credito per cui agisce.
Quando il debitore contesta, la giurisprudenza chiede a chi agisce di dimostrare che quel singolo credito è stato davvero ceduto: l'avviso generico, da solo, può non bastare. Questo conta soprattutto se si arriva a un decreto ingiuntivo.
Perché il debito ceduto è un'occasione
Chi compra crediti deteriorati li paga in genere una piccola parte del loro valore nominale. Per questo un saldo e stralcio con il cessionario può essere conveniente per entrambi: tu chiudi pagando meno, lui incassa subito senza cause. Il prezzo del singolo credito non è pubblico, ma è un argomento che pesa nella trattativa.
Cosa può fare e cosa non può fare il recupero crediti
Le società di recupero possono contattarti per lettera, per telefono, con messaggi e anche con visite, per chiederti di pagare o di trovare un accordo. Le agenzie che recuperano crediti per conto di terzi devono avere la licenza del questore prevista dall'art. 115 del TULPS, e dal 2024 i gestori di crediti bancari sono soggetti anche alle regole europee sui credit servicer, recepite con il D.Lgs. 116/2024. Devono comunque comportarsi in modo corretto.
Secondo le indicazioni del Garante della privacy e le regole sulle pratiche commerciali, il recupero crediti non può:
- comunicare il tuo debito a familiari, vicini, colleghi o al datore di lavoro;
- telefonarti con insistenza o in orari inopportuni, né lasciare messaggi che altri possono ascoltare;
- usare minacce, toni intimidatori o prospettare conseguenze false, come l'arresto o il pignoramento immediato;
- presentarsi come un ufficiale giudiziario o far credere di avere poteri che non ha;
- pignorare beni o stipendio senza un titolo esecutivo e senza passare dal giudice.
Se subisci comportamenti scorretti, annota date e orari, conserva messaggi e lettere e chiedi per iscritto che le comunicazioni avvengano solo per posta o PEC. I comportamenti scorretti si possono segnalare al Garante della privacy, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per le agenzie con licenza, alla Questura.
Ti è arrivata una lettera dal recupero crediti?
Contattaci: nella consulenza ascoltiamo la tua situazione e ti diamo un preventivo scritto. Dopo l'incarico verifichiamo chi è il creditore, se la cessione regge, se il debito è prescritto e quanto si può davvero trattare.
Prescrizione: il debito con il recupero crediti scade?
La cessione non cambia la natura del debito e non allunga i termini. Per i debiti nati da un contratto di finanziamento il termine ordinario di prescrizione è in genere di dieci anni (art. 2946 c.c.), ma alcune voci possono avere termini più brevi e ogni lettera di messa in mora ricevuta interrompe il termine, che riparte da capo. Per capire se un debito è prescritto servono quindi tutte le comunicazioni ricevute negli anni, con le date.
Attenzione: anche una tua lettera in cui riconosci il debito interrompe la prescrizione. Per questo ogni risposta va scritta con cura, come spieghiamo nella pagina sulla lettera di saldo e stralcio.
Cosa fare quando arriva la lettera del recupero crediti
- Non pagare d'impulso e non fare bonifici "di buona volontà": un acconto senza accordo non chiude nulla.
- Non riconoscere il debito al telefono o per iscritto prima di averlo verificato.
- Raccogli i documenti: la lettera, il contratto originario se ce l'hai, le comunicazioni precedenti.
- Chiedi per iscritto gli estremi della cessione o del mandato e il dettaglio del conteggio.
- Controlla le centrali rischi: se risulti segnalato, verifica se la segnalazione è corretta e se è stato inviato il preavviso.
- Valuta la strategia: saldo e stralcio, contestazione, oppure, se i debiti sono troppi, le procedure di sovraindebitamento ex Legge 3/2012.
Come trattiamo il saldo e stralcio con le società di recupero
Prima verifichiamo, poi trattiamo. Si parte da una consulenza con un nostro professionista e, dopo l'incarico, ricostruiamo la posizione: chi è il titolare del credito, quando e come è stato ceduto, quanto è dovuto davvero e se ci sono vizi nel contratto originario, che la perizia econometrica compresa nella pratica mette in evidenza. Con questi argomenti proponiamo un importo sostenibile, anche a rate, e chiudiamo con accordo scritto, rinuncia al resto e quietanza liberatoria, così il debito non torna fuori anni dopo con un altro nome sulla busta. Avrai un consulente dedicato che puoi contattare direttamente, e ti aggiorniamo a ogni passaggio della pratica.
Domande frequenti
Riferimenti normativi
- Art. 58 D.Lgs. 385/1993, TUB (cessione di crediti in blocco)
- Art. 1264 c.c. (efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto)
- Art. 115 R.D. 773/1931, TULPS (licenza per le agenzie di recupero crediti)
- D.Lgs. 116/2024 (gestori e acquirenti di crediti, attuazione della direttiva UE 2021/2167)
- Garante privacy, provvedimento generale sul recupero crediti del 30 novembre 2005
- Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria)
I nomi delle società citate sono riportati solo come esempi di operatori noti del settore: non indicano comportamenti scorretti né rapporti con lo studio.
Contenuto a cura dello studio Scudo Consumatori, aggiornato al 7 ottobre 2026.