Saldo e stralcio con il recupero crediti: debito ceduto, lettere e telefonate

Ti è arrivata una lettera da una società di recupero crediti, magari per un debito che non ricordavi o con un nome che non conosci? Non è il momento di farsi prendere dal panico né di pagare subito. Prima va capito chi ti scrive, a che titolo e quanto è davvero dovuto: spesso è proprio qui che si apre lo spazio per un saldo e stralcio.

Chi ti scriveUna società che lavora per conto della banca, oppure il nuovo titolare che ha comprato il credito.
Prima cosaVerificare la cessione, il contratto e i conteggi, per iscritto.
Cosa non possono fareMinacciare, coinvolgere terzi, pignorare senza un giudice.
PrescrizioneLa cessione non la allunga: va controllata sui documenti.
OpportunitàChi compra crediti deteriorati li paga poco: spesso c'è margine per uno stralcio.

Chi ti scrive: società mandataria o cessionario del credito?

Dietro la parola "recupero crediti" ci sono due situazioni molto diverse, ed è la prima cosa da capire.

Mandataria e cessionario: le due figure che possono contattarti.
Società mandatariaCessionario del credito
Chi è il creditoreResta la banca o la finanziaria originariaLa società che ha comprato il credito (spesso tramite un veicolo di cartolarizzazione)
Cosa faSollecita il pagamento per conto del creditoreChiede il pagamento come nuovo titolare
Chi decide sullo scontoIl creditore, a volte con margini delegati alla mandatariaIl cessionario o la società che gestisce il credito per lui
Cosa verificareIl mandato e chi è il creditoreLa cessione, la sua pubblicità e che il tuo credito ne faccia parte

Nel settore operano molte società note, che a seconda dei casi possono essere titolari dei crediti, gestori per conto di altri o entrambe le cose: per esempio Intrum, doValue, Kruk, iQera, Hoist Finance, Banca Ifis, AMCO. Il nome sulla lettera da solo non ti dice in quale veste ti scrivono: va chiesto e verificato per ogni pratica.

Debito ceduto: come verificare la cessione

Banche e finanziarie vendono spesso i crediti non pagati in blocco, a migliaia insieme. Per queste cessioni l'art. 58 del Testo unico bancario prevede una pubblicità particolare: un avviso nella Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel registro delle imprese, che sostituiscono la notifica a ogni singolo debitore. Nella pratica, di solito ricevi anche una lettera che ti informa della cessione.

Cosa puoi chiedere, per iscritto:

  • gli estremi della cessione: data, cedente, cessionario e riferimenti dell'avviso in Gazzetta Ufficiale;
  • la prova che il tuo rapporto rientra nel blocco ceduto, se l'avviso descrive i crediti solo per categorie;
  • copia del contratto originario e il conteggio del debito, con capitale, interessi e spese distinti;
  • se ti scrive un gestore, l'indicazione del titolare del credito per cui agisce.

Quando il debitore contesta, la giurisprudenza chiede a chi agisce di dimostrare che quel singolo credito è stato davvero ceduto: l'avviso generico, da solo, può non bastare. Questo conta soprattutto se si arriva a un decreto ingiuntivo.

Perché il debito ceduto è un'occasione

Chi compra crediti deteriorati li paga in genere una piccola parte del loro valore nominale. Per questo un saldo e stralcio con il cessionario può essere conveniente per entrambi: tu chiudi pagando meno, lui incassa subito senza cause. Il prezzo del singolo credito non è pubblico, ma è un argomento che pesa nella trattativa.

Cosa può fare e cosa non può fare il recupero crediti

Le società di recupero possono contattarti per lettera, per telefono, con messaggi e anche con visite, per chiederti di pagare o di trovare un accordo. Le agenzie che recuperano crediti per conto di terzi devono avere la licenza del questore prevista dall'art. 115 del TULPS, e dal 2024 i gestori di crediti bancari sono soggetti anche alle regole europee sui credit servicer, recepite con il D.Lgs. 116/2024. Devono comunque comportarsi in modo corretto.

Secondo le indicazioni del Garante della privacy e le regole sulle pratiche commerciali, il recupero crediti non può:

  • comunicare il tuo debito a familiari, vicini, colleghi o al datore di lavoro;
  • telefonarti con insistenza o in orari inopportuni, né lasciare messaggi che altri possono ascoltare;
  • usare minacce, toni intimidatori o prospettare conseguenze false, come l'arresto o il pignoramento immediato;
  • presentarsi come un ufficiale giudiziario o far credere di avere poteri che non ha;
  • pignorare beni o stipendio senza un titolo esecutivo e senza passare dal giudice.

Se subisci comportamenti scorretti, annota date e orari, conserva messaggi e lettere e chiedi per iscritto che le comunicazioni avvengano solo per posta o PEC. I comportamenti scorretti si possono segnalare al Garante della privacy, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e, per le agenzie con licenza, alla Questura.

Ti è arrivata una lettera dal recupero crediti?

Contattaci: nella consulenza ascoltiamo la tua situazione e ti diamo un preventivo scritto. Dopo l'incarico verifichiamo chi è il creditore, se la cessione regge, se il debito è prescritto e quanto si può davvero trattare.

Prescrizione: il debito con il recupero crediti scade?

La cessione non cambia la natura del debito e non allunga i termini. Per i debiti nati da un contratto di finanziamento il termine ordinario di prescrizione è in genere di dieci anni (art. 2946 c.c.), ma alcune voci possono avere termini più brevi e ogni lettera di messa in mora ricevuta interrompe il termine, che riparte da capo. Per capire se un debito è prescritto servono quindi tutte le comunicazioni ricevute negli anni, con le date.

Attenzione: anche una tua lettera in cui riconosci il debito interrompe la prescrizione. Per questo ogni risposta va scritta con cura, come spieghiamo nella pagina sulla lettera di saldo e stralcio.

Cosa fare quando arriva la lettera del recupero crediti

  • Non pagare d'impulso e non fare bonifici "di buona volontà": un acconto senza accordo non chiude nulla.
  • Non riconoscere il debito al telefono o per iscritto prima di averlo verificato.
  • Raccogli i documenti: la lettera, il contratto originario se ce l'hai, le comunicazioni precedenti.
  • Chiedi per iscritto gli estremi della cessione o del mandato e il dettaglio del conteggio.
  • Controlla le centrali rischi: se risulti segnalato, verifica se la segnalazione è corretta e se è stato inviato il preavviso.
  • Valuta la strategia: saldo e stralcio, contestazione, oppure, se i debiti sono troppi, le procedure di sovraindebitamento ex Legge 3/2012.

Come trattiamo il saldo e stralcio con le società di recupero

Prima verifichiamo, poi trattiamo. Si parte da una consulenza con un nostro professionista e, dopo l'incarico, ricostruiamo la posizione: chi è il titolare del credito, quando e come è stato ceduto, quanto è dovuto davvero e se ci sono vizi nel contratto originario, che la perizia econometrica compresa nella pratica mette in evidenza. Con questi argomenti proponiamo un importo sostenibile, anche a rate, e chiudiamo con accordo scritto, rinuncia al resto e quietanza liberatoria, così il debito non torna fuori anni dopo con un altro nome sulla busta. Avrai un consulente dedicato che puoi contattare direttamente, e ti aggiorniamo a ogni passaggio della pratica.

Domande frequenti

Riferimenti normativi

  • Art. 58 D.Lgs. 385/1993, TUB (cessione di crediti in blocco)
  • Art. 1264 c.c. (efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto)
  • Art. 115 R.D. 773/1931, TULPS (licenza per le agenzie di recupero crediti)
  • D.Lgs. 116/2024 (gestori e acquirenti di crediti, attuazione della direttiva UE 2021/2167)
  • Garante privacy, provvedimento generale sul recupero crediti del 30 novembre 2005
  • Art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria)

I nomi delle società citate sono riportati solo come esempi di operatori noti del settore: non indicano comportamenti scorretti né rapporti con lo studio.

Contenuto a cura dello studio Scudo Consumatori, aggiornato al 7 ottobre 2026.