Concordato minore: la procedura per professionisti e piccoli imprenditori

Il concordato minore ha preso il posto dell'accordo di composizione della crisi della Legge 3/2012. Dal 15 luglio 2022 è regolato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019, artt. 74-83), aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. È la procedura per chi ha una partita IVA e vuole ristrutturare i debiti continuando a lavorare.

Per chi èProfessionisti, imprenditori minori, agricoli e start-up innovative.
ScopoDi regola proseguire l'attività, pagando i creditori secondo un piano.
VotoServe la maggioranza dei crediti ammessi al voto; il silenzio vale consenso.
Fisco ed entiIl giudice può omologare anche senza il loro sì, se la proposta è più conveniente.
AttenzioneNon è ammesso per l'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese.

Chi può accedere al concordato minore

Il concordato minore è per i debitori in sovraindebitamento che non sono consumatori (art. 74, comma 1, CCII):

  • professionisti, iscritti o meno a un ordine, con la loro partita IVA;
  • imprenditori minori: chi nei tre esercizi precedenti non ha superato 300.000 euro di attivo patrimoniale annuo e 200.000 euro di ricavi annui, e ha debiti, anche non scaduti, non oltre 500.000 euro (art. 2, comma 1, lettera d);
  • imprenditori agricoli e start-up innovative.

Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone, per i debiti personali, resta un consumatore. Se la domanda supera i limiti dimensionali dell'impresa minore, è inammissibile (art. 77).

Ex imprenditori: il concordato minore non è la strada

La domanda di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile (art. 33, comma 4, CCII). Dopo la chiusura dell'impresa individuale la persona fisica può invece chiedere la liquidazione controllata anche oltre un anno dalla cancellazione (art. 33, comma 1-bis).

A cosa serve: proseguire l'attività

Il concordato minore si propone quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Fuori da questo caso è ammesso solo se ci sono risorse esterne, per esempio un familiare che mette a disposizione una somma, che aumentano in modo apprezzabile quanto ricevono i creditori (art. 74, comma 2). La proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti in qualsiasi forma, e la divisione dei creditori in classi, che è obbligatoria solo per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (art. 74, comma 3).

In pratica: continui a lavorare e, con i ricavi dell'attività, paghi ai creditori una parte dei debiti, in tempi e modi definiti dal piano.

Come si svolge: dalla domanda al voto dei creditori

La domanda si presenta con l'aiuto dell'OCC, che verifica i documenti e redige la relazione. Se la domanda è ammissibile, il giudice fissa i termini per comunicare la proposta ai creditori e per votare. Su tua richiesta, il giudice può disporre le misure protettive: fino a quando l'omologa diventa definitiva non si possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio e non si può aprire la liquidazione controllata (art. 78, comma 2, lettera d). Non sono automatiche: vanno chieste.

Regola sul votoCosa prevede (art. 79 CCII)
MaggioranzaIl concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto
Creditore con la maggioranza da soloServe anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto
ClassiLa maggioranza va raggiunta nel maggior numero di classi
Privilegiati pagati per interoI creditori con privilegio, pegno o ipoteca soddisfatti per intero non votano e non si contano
Esclusi dal votoConiuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti e affini fino al quarto grado, chi ha acquistato da loro i crediti da meno di un anno, i creditori in conflitto d'interessi
SilenzioSe il creditore non vota nel termine, si intende che abbia accettato la proposta

Hai una partita IVA e debiti che non riesci più a sostenere?

Con il check-up sovraindebitamento ricostruiamo debiti personali e dell'attività, cartelle comprese, e ti diciamo per iscritto se il concordato minore è percorribile.

Il cram down fiscale: quando il Fisco vota contro

Per molte partite IVA il creditore principale è l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia Riscossione o l'INPS. L'art. 80, comma 3, CCII prevede che il giudice omologhi il concordato minore anche senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è decisiva per raggiungere la maggioranza e la proposta, anche sulla base della relazione dell'OCC, è per loro più conveniente della liquidazione controllata. È il cosiddetto cram down fiscale.

Tradotto: se il Fisco con il concordato prende più di quanto prenderebbe con la vendita dei tuoi beni, il suo no non basta a bloccare tutto. Per questo il confronto con l'alternativa liquidatoria va costruito con numeri solidi. Se hai soprattutto cartelle esattoriali, ne parliamo già nella prima consulenza.

L'omologa e l'esecuzione del piano

Raggiunta la maggioranza, il giudice verifica l'ammissibilità e la fattibilità del piano e omologa il concordato con sentenza (art. 80, comma 1). Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se ritiene che quel credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quella della liquidazione controllata. Dopo l'omologa il piano si esegue sotto la vigilanza dell'OCC, e con l'esecuzione i debiti si riducono a quanto previsto.

Non si può accedere al concordato minore se si è stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, se si è già ottenuta l'esdebitazione due volte o se risultano atti in frode ai creditori (art. 77). Trovi tutte le condizioni nella pagina sui requisiti.

Come ti aiutiamo a preparare il concordato minore

Il concordato minore regge se i numeri reggono. Per questo, prima di andare dall'OCC, ricostruiamo tutti i debiti dell'attività e personali, separiamo quelli da consumatore da quelli d'impresa, verifichiamo l'estratto di ruolo e i tributi locali e analizziamo i contratti bancari e di finanziamento. Poi costruiamo con te un piano basato sui ricavi realistici dell'attività, non su quelli sperati, e prepariamo il confronto con l'alternativa della liquidazione, che è ciò che il giudice e i creditori guardano. Se serve un avvocato, l'avvocato, quando serve, lo mettiamo a disposizione noi tramite gli avvocati convenzionati sul territorio, ed è compreso nel preventivo dello studio.

Concordato minore o liquidazione controllata?

Se l'attività è viva e genera reddito, il concordato minore permette di salvarla. Se invece l'attività è chiusa o non regge, la liquidazione controllata è spesso la strada più lineare, con l'esdebitazione dopo tre anni dall'apertura. La scelta si fa sui numeri: la vediamo insieme nel check-up sovraindebitamento, 350 € IVA inclusa, scalati dal compenso se ci affidi la procedura. Il quadro completo delle procedure è nella guida al sovraindebitamento ex Legge 3/2012.

Domande frequenti

Riferimenti normativi

  • Artt. 74-83 CCII (concordato minore)
  • Art. 2, comma 1, lettere c) e d), CCII (sovraindebitamento e impresa minore)
  • Art. 33, comma 4, CCII (imprenditore cancellato)
  • Art. 79 CCII (maggioranza e silenzio assenso)
  • Art. 80, comma 3, CCII (omologa senza adesione del Fisco)

L'approvazione dipende dal voto dei creditori e l'omologa dalla valutazione del giudice. Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza sul tuo caso.

Contenuto a cura dello studio Scudo Consumatori, aggiornato al 7 ottobre 2026.