Piano del consumatore: oggi si chiama ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il piano del consumatore della Legge 3/2012 dal 15 luglio 2022 si chiama ristrutturazione dei debiti del consumatore ed è regolato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. È la procedura pensata per le famiglie: proponi quello che puoi pagare, i creditori non votano e decide il giudice.
Come funziona la ristrutturazione dei debiti del consumatore
Con l'aiuto dell'OCC, l'organismo di composizione della crisi, prepari un piano che indica quanto pagherai ai creditori, in che tempi e in che modo. Il piano può prevedere il pagamento parziale dei debiti e trattamenti diversi tra i creditori (art. 67, comma 1, CCII). Per esempio: il mutuo prosegue regolarmente, mentre finanziarie e carte revolving ricevono una percentuale del loro credito in rate mensili.
Il gestore della crisi verifica i documenti e scrive una relazione per il giudice. Poi la domanda viene depositata in tribunale. Per questa procedura la legge dice espressamente che non è necessaria l'assistenza di un difensore (art. 68, comma 1). È lo strumento della vecchia Legge 3/2012 che oggi usano più spesso le famiglie.
Requisiti: chi può presentare il piano del consumatore
- devi essere un consumatore, cioè una persona che si è indebitata per scopi estranei a un'attività d'impresa o professionale; i debiti da attività non entrano in questa procedura;
- devi essere in stato di sovraindebitamento, con debiti superiori a quello che riesci a pagare;
- non devi aver causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- non devi essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti né aver già ottenuto l'esdebitazione due volte (art. 69, comma 1, CCII).
Trovi tutti i dettagli, con una checklist, nella pagina sui requisiti per il sovraindebitamento.
Nessun voto dei creditori: decide il giudice
È la differenza principale rispetto al concordato minore. Qui i creditori non votano. Il giudice verifica che il piano sia ammissibile e fattibile e lo omologa con sentenza. Se un creditore contesta la convenienza, il giudice omologa comunque se ritiene che quel creditore riceverà con il piano almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione controllata (art. 70, comma 7, CCII).
Sulla richiesta del debitore, già con il primo decreto il giudice può sospendere le esecuzioni che metterebbero a rischio il piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari fino alla fine del procedimento (art. 70, comma 4). Non è automatico: va chiesto, e lo chiediamo quando serve.
Piano del consumatore e cessione del quinto
La proposta può prevedere la riduzione e la ristrutturazione dei debiti da finanziamenti con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione e da prestiti su pegno (art. 67, comma 3, CCII). Vuol dire che la trattenuta in busta paga, una volta omologato il piano, può essere ricondotta a quanto il piano prevede per quel creditore. Spesso è proprio la cessione del quinto, sommata ad altri prestiti, a lasciare la famiglia senza margine.
Prima di inserirla nel piano verifichiamo anche il contratto: se avevi estinto in anticipo una cessione precedente, potresti avere diritto a un rimborso della cessione del quinto.
Un esempio di piano
- Debiti totali (cessione del quinto, 3 finanziarie, carta revolving)
- 48.000 €
- Disponibilità mensile dopo le spese della famiglia
- 450 €
- Durata del piano proposto
- 72 mesi
- Totale offerto ai creditori, al netto dei costi
- 28.000 €
- Debito residuo da cui sei liberato con l'esecuzione del piano
- 20.000 €
Esempio puramente illustrativo, con cifre di fantasia. Ogni piano dipende dal reddito, dalle spese documentate della famiglia, dai beni e dalla valutazione del giudice.
Piano del consumatore e mutuo prima casa
Si può prevedere che tu continui a pagare alle scadenze previste le rate del mutuo garantito da ipoteca sulla tua abitazione principale. Serve una di queste due condizioni (art. 67, comma 5, CCII):
- alla data della domanda eri in regola con le rate del mutuo;
- oppure il giudice ti autorizza a pagare quanto era già scaduto, per capitale e interessi.
In questo modo la casa resta fuori dalla riduzione e il piano lavora sugli altri debiti. Se però le rate del mutuo da sole superano quello che puoi pagare, va valutato con attenzione se il piano è sostenibile.
Moratoria per i crediti privilegiati: la novità del correttivo
I crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati anche in parte, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla vendita del bene su cui hanno la garanzia, come attestato dall'OCC. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto in modo esplicito che il piano può prevedere per questi crediti una moratoria fino a due anni dall'omologazione, con il pagamento degli interessi legali (art. 67, comma 4, CCII). Può valere, per esempio, per alcuni debiti fiscali privilegiati.
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Con il check-up sovraindebitamento ricostruiamo debiti e spese della famiglia e ti diciamo per iscritto se il piano è sostenibile e quanto potresti pagare.
Merito creditizio: quando la responsabilità è anche di chi ha prestato
Il gestore dell'OCC deve indicare nella relazione se il finanziatore, quando ti ha concesso il prestito, ha valutato il tuo merito creditizio tenendo conto del reddito disponibile (art. 68, comma 3, CCII). E il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato il tuo indebitamento, o che non ha rispettato le regole sulla verifica del merito creditizio dell'art. 124-bis del Testo unico bancario, non può opporsi all'omologa contestando la convenienza della proposta (art. 69, comma 2).
Per questo analizziamo ogni contratto prima di preparare il piano: un finanziamento dato a chi aveva già rate oltre il proprio reddito è un elemento importante, per il giudice e per la relazione dell'OCC.
Dopo l'omologa: esecuzione e liberazione dai debiti
Una volta omologato, il piano si esegue sotto la vigilanza dell'OCC. Pagando quanto previsto, i debiti si riducono a quanto stabilito nel piano e dal resto sei liberato. Se il piano non si può eseguire per cause serie, può essere convertito in liquidazione controllata. Se ancora non sai quale sia la strada giusta, si parte dal check-up sovraindebitamento: 350 € IVA inclusa, scalati dal compenso se ci affidi la procedura.
Domande frequenti
Riferimenti normativi
- Artt. 67-73 CCII (ristrutturazione dei debiti del consumatore)
- Art. 2, comma 1, lettera e), CCII (definizione di consumatore)
- Art. 124-bis D.Lgs. 385/1993, TUB (verifica del merito creditizio)
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo)
L'omologa del piano dipende dalla valutazione del giudice. Questa pagina ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza sul tuo caso.
Contenuto a cura dello studio Scudo Consumatori, aggiornato al 7 ottobre 2026.