Decreto ingiuntivo IFIS revocato e IFIS condannata alle spese: il Tribunale di Grosseto accoglie l'opposizione
Decreto ingiuntivo revocato
- Richiesto con il decreto: 6.726,39 € più interessi e spese
- Esito: Decreto revocato: non può più essere usato per pignorare
- Spese legali: 2.540 € più accessori, a carico di IFIS
Come è andata
Il nostro assistito si è visto notificare un decreto ingiuntivo da IFIS NPL Servicing, la società che aveva acquistato da Monte dei Paschi di Siena il credito nato da un suo vecchio conto corrente con fido. La richiesta era di 6.726,39 euro, più interessi e spese. Come succede a molti, sembrava una causa già persa: c'era un decreto del giudice e c'era una società che chiedeva di pagare.
Prima di decidere qualsiasi cosa abbiamo studiato tutti i documenti depositati da IFIS: il contratto di conto corrente del 2003, quello di apertura di credito del 2007 e gli estratti conto. Ne è uscita una contestazione su più fronti: la titolarità del credito ceduto, la prova del credito basata solo sull'estratto certificato della banca, la clausola sulla commissione di massimo scoperto e l'indicazione dell'ISC nel contratto. Con l'avvocato convenzionato abbiamo proposto opposizione.
Il primo risultato è arrivato subito: con ordinanza del 14/02/2023 il giudice ha respinto la richiesta di IFIS di rendere il decreto provvisoriamente esecutivo, quindi nessun pignoramento è potuto partire durante la causa. La mediazione obbligatoria si è chiusa senza accordo e la causa è stata decisa sui documenti.
Cosa ha fatto la differenza
Mancavano gli estratti conto completi
Per chiedere il decreto alla banca basta l'estratto conto certificato. Ma se il debitore fa opposizione, il creditore deve provare tutto il credito, depositando gli estratti conto dall'apertura del conto. IFIS non li ha prodotti, né prima né durante la causa. Il giudice richiama su questo la Cassazione (ord. 14640/2018 e sent. 18541/2013).
La commissione di massimo scoperto era nulla
Nei contratti era scritta solo la percentuale (0,89% nel conto del 2003, 1,1% nel fido del 2007), senza dire come e quando si calcolava. Per il Tribunale una clausola così è nulla perché indeterminata (Cass. 19825/2022). Senza tutti gli estratti conto, poi, il saldo non si poteva ricalcolare togliendo quelle commissioni.
I dati del caso
- Creditore
- IFIS NPL Servicing S.p.A., cessionaria del credito di Banca Monte dei Paschi di Siena
- Rapporto
- Conto corrente del 2003 con apertura di credito (fido) del 2007
- Atto
- Decreto ingiuntivo n. 181/2022 del Tribunale di Grosseto
- Giudizio di opposizione
- Tribunale di Grosseto, R.G. 981/2022
- Decisione
- Sentenza del 16/06/2026
- Chi ha seguito il caso
- Lo studio, con un avvocato convenzionato
Il documento: La sentenza, con i dati personali oscurati
Apri a schermo interoCosa insegna questo caso
- Un decreto ingiuntivo non vuol dire che il creditore abbia per forza ragione: è emesso senza sentire il debitore, sulla base dei soli documenti del creditore.
- Con l'opposizione la situazione si ribalta: è la società che deve dimostrare il credito, con il contratto e tutta la storia del rapporto.
- Il termine per opporsi è di 40 giorni dalla notifica. Se il decreto non viene contestato in tempo, diventa definitivo.
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Caso seguito dallo staff tecnico legale dello Studio Scudo Consumatori
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